La legge 11 febbraio 1992, n. 157, che detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevede, all’articolo 9, comma 1, che: “alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142”.
Alle province compete, in base alle disposizioni della legge n. 157 del 1992:
- attuare la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (articolo 1, comma 3);
- rilasciare le autorizzazioni degli appostamenti fissi (articolo 4, comma 3);
- nominare tre propri rappresentanti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (articolo 8, comma 1);
- svolgere le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna (articolo 9, comma 1);
- realizzare la pianificazione del territorio mediante la sua destinazione differenziata (articolo 10, comma 2);
- predisporre piani faunistici articolati per comprensori omogenei;
- predisporre piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica (articolo 10, comma 7);
- essere sentite nella predisposizione delle norme relative al riparto del territorio destinato alla caccia programmata (articolo 14, comma 1);
- autorizzare la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi (articolo 14, comma 12);
- coordinare l’attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste (articolo 27, comma 7).
I piani faunistico-venatori che devono essere predisposti dalle province contemplano molteplici istituti di natura diversa, come indicato al comma 8 dell’articolo 10:
- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo, che non può essere esercitato in forma di caccia, di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persona nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l’addestramento, l’allevamento e le gare di cani anche su fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle oasi e nelle zone di ripopolamento;
- h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
A fronte di tante e complesse competenze attribuite dallo Stato alle province la medesima legge n. 157 del 1992 non prevede alcun trasferimento dei fondi che lo Stato incamera quale tassa di concessione governativa.
Pertanto è opportuno che almeno una quota pari al 50 per cento di detto introito sia ripartito a favore delle province sulla base dei cacciatori in esse residenti.