Lo scopo della presente proposta di legge è quello di pervenire all’abrogazione dei primi due commi dell’articolo 842 del codice civile e contemporaneamente di attuare la nuova disciplina dell’accesso ai fondi agricoli da parte dei titolari di licenza di caccia, prevista dall’ultima legge sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157), garantendo il rispetto degli interessi dei produttori agricoli ed eliminando ogni possibile conflittualità con il mondo venatorio.
Com’è noto è in atto la procedura referendaria per l’abrogazione dei primi due commi dell’articolo 842 del codice civile, che vietano al proprietario di un fondo agricolo di impedire che vi si acceda per l’esercizio dell’attività venatoria, salvo che non si tratti di fondo chiuso a norma di legge o che in esso vi siano colture suscettibili di danno.
La proposta che qui si avanza è rivolta quindi a rendere pienamente e coerentemente operante la nuova normativa e ad abrogare l’articolo 842 del codice civile nonché il riferimento ad esso contenuto, a scopo ricognitivo, nel testo della legge n. 157 del 1992, con ciò muovendosi in direzione della richiesta referendaria.
E’ pertanto rimessa alla responsabile valutazione del Parlamento, dei gruppi parlamentari, delle forze politiche, nonché delle associazioni rappresentative del mondo agricolo e di quello venatorio, nonché delle formazioni ambientaliste, la necessità di un limitato intervento legislativo che assuma l’obiettivo non soltanto di evitare il referendum ma di accompagnare l’abrogazione richiesta con una disciplina sostitutiva che rafforzi i contenuti dell’articolo 15 della legge n. 157 del 1992.
La necessità di tale circoscritto intervento del legislatore nazionale deriva anche dal fatto che la citata legge sulla caccia è prevalentemente una legge di princìpi, da applicare con leggi regionali già emanate o in corso di emanazione, per cui occorre meglio definire ed esplicitare i princìpi direttivi che, nel caso, riguardano l’area dei diritti soggettivi attinenti alla proprietà fondiaria e compete pertanto al legislatore statale di formulare.
Sussiste quindi un giusto motivo per consigliare un intervento del Parlamento che preceda l’evento referendario e che espliciti la nuova ratio della disciplina contenuta nell’articolo 15 e soprattutto ne garantisca l’immediata precettività.
La presente proposta di legge è formulata con le seguenti connotazioni e finalità:
- a) abrogazione del primo e secondo comma dell’articolo 842 del codice civile, nonché del secondo periodo del comma 11 dell’articolo 15 della legge 15 febbraio 1992, n. 157;
- b) unificazione dei termini per i reclami e le opposizioni previsti dall’articolo 10, comma 14, e dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 157 del 1992, nella misura di trenta giorni;
- c) stabilire l’obbligo della pubblicazione dell’intero piano faunistico venatorio, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 10 della stessa legge per la deliberazione concernente le zone protette da vincolare;
- d) recare certezza dei diritti nonché degli effetti giuridici della nuova disciplina, in capo ai singoli soggetti interessati.