Con la presente proposta di legge si intende tentare di rimuovere tutti gli strascichi negativi derivanti dalla mancanza di un’organica legislazione, conforme anche alle direttive dell’Unione europea, in materia di iscrizione ai corsi universitari per i quali è prevista la regolamentazione dell’accesso.
Anche dopo l’emanazione del regolamento in materia di accesso ai corsi universitari, il quadro ordinamentale che si offriva ai cittadini e agli studenti era di difficile interpretazione e ciò ha comportato che essi facessero affidamento su una delle possibili opzioni interpretative loro favorevole. Molti cittadini, quindi, nell’oggettiva grave incertezza interpretativa della normativa universitaria vigente in tema di accesso ai corsi di laurea hanno dapprima chiesto alle singole università di potersi iscrivere ai corsi da loro scelti, in ragione delle proprie aspirazioni e delle proprie inclinazioni, anche se a “numero chiuso” e, una volta respinti, hanno adito gli organi giurisdizionali per tutelare i propri diritti ed interessi, ottenendo, ma non sistematicamente, la sospensione del provvedimento, sulla scorta della fondatezza, prima facie, delle censure sollevate e dell’evidente pregiudizio dei provvedimenti impugnati. Occorre considerare, poi, che proprio in virtù delle istanze cautelari di sospensiva accolte, gran parte di questi studenti si è immatricolata nelle rispettive facoltà, ha già versato tasse universitarie, acquistato libri di testo, preso in locazione appartamenti nelle città che ospitano gli atenei così da poter seguire le lezioni ed ha, infine, anche sostenuto alcuni esami di profitto. Si ritiene, pertanto, che il legislatore, nelle more di una doverosa ridefinizione organica dell’intera normativa vigente in materia, possa e debba nuovamente intervenire sulla questione per porre rimedio a quelle situazioni concrete di pregiudizio, che esso stesso ha concorso a realizzare allorché ha offerto alla collettività un quadro ordinamentale di ardua e varia interpretazione, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, rilevatosi sovente motivo di convincimento per i cittadini dell’incostituzionalità delle norme, come peraltro ribadito dalle numerose ordinanze di rimessione e dalle numerose ordinanze cautelari adottate dagli organi di giurisdizione amministrativa. Ma vi è di più; il comma 13 dell’articolo 1 della legge n. 4 del 1999 determina una manifesta disparità di trattamento tra coloro che hanno prodotto ricorso straordinario al Capo dello Stato e gli studenti che hanno impugnato i provvedimenti di esclusione dinanzi ai tribunali amministrativi regionali. Infatti, la norma sana in ogni caso la posizione degli studenti che hanno prodotto ricorso straordinario, mentre subordina l’utilità del ricorso giurisdizionale alla concessione della sospensione da parte del tribunale amministrativo regionale.
La citata disparità di trattamento deriva dal fatto che chi ha prodotto ricorso straordinario non ha affrontato il rischio del giudizio interinale né la disparità di valutazione dei tribunali amministrativi regionali, in quanto il ricorso straordinario non prevede né consente la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Per contro, proprio perché il ricorso straordinario non prevede la concessione della sospensiva, la norma potrebbe comportare l’assurda conseguenza che chi ha utilizzato tale mezzo non potrà mai ottenere la sanatoria. Appare pertanto opportuno, proprio per chiudere in via definitiva il contenzioso in atto e, per prevenirne un altro prevedibile, che la sanatoria sia estesa a tutti coloro che abbiano prodotto ricorsi notificati fino al giorno della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998 indipendentemente dall’avvenuta iscrizione con riserva.
Al fine di salvaguardare le posizioni di carriera degli studenti ammessi fin dall’inizio alla frequenza dei corsi, a seguito del superamento dei test di ammissione, è stata prevista l’iscrizione come fuori corso o come ripetente degli studenti che non abbiano effettuato nelle more del giudizio almeno i due terzi delle frequenze. Infine, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle singole università, nonché di quella propria del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato previsto che l’iscrizione a pieno titolo degli studenti in questione non possa e non debba in ogni caso pregiudicare l’ampliamento dei posti disponibili autonomamente deliberato dalle università stesse. Nella considerazione che diversi atenei, proprio nell’ambito della suddetta autonomia, riconosciuta dalla legge, hanno regolarizzato tutti gli iscritti con riserva ai corsi di laurea ad accesso limitato, anche quelli relativi all’anno 1998-1999, si ritiene che il testo di legge presentato, pur comportando un aumento degli aventi diritto, non arrecherà alcun pregiudizio né all’organizzazione degli atenei né agli ordinamenti professionali futuri, ma varrà a restituire serenità a migliaia di famiglie su tutto il territorio nazionale e ad offrire un’immagine di schiettezza e di lealtà da parte del legislatore nei confronti del cittadino che si avvia ad intraprendere la difficile strada professionale di inserimento nel mondo produttivo.
Status: iter assorbito e divenuto Legge n. 264 del 2 agosto 1999
Visualizza qui il testo della Legge n. 264 del 2 agosto 1999
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;264