Di seguito il testo del DISEGNO DI LEGGE su “Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro”. Su iniziativa dei senatori:
- PITTELLA
- BOLDRINI
- LAUS
- ALFIERI
- BITI
- D’ALFONSO
- D’ARIENZO
- FEDELI
- FERRARI
- GIACOBBE
- IORI
- MANCA
- MESSINA ASSUNTELA
- MIRABELLI
- PINOTTI
- ROJC
- ROSSOMANDO
- TARICCO
- VALENTE
- VATTUONE
- VERDUCCI
Onorevoli senatori. – Secondo il triste elenco riportato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) sono ben 53 i medici di medici generale deceduti nel corso dell’epidemia da COVID-19 alla data del 6 maggio 2020.
Il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese sta affrontando in modo straordinario una prova difficilissima – come riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità – grazie all’impegno strenuo, allo spirito di sacrificio e all’abnegazione di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando senza sosta negli ospedali, e grazie ai medici di medicina generale che, senza risparmiarsi e in condizioni durissime, cercano di dare risposta e aiuto ai cittadini.
Sono professionisti che lavorano mettendo quotidianamente a rischio la propria salute e la propria vita.
I medici di medicina generale rappresentano un punto di riferimento per milioni di cittadini, lavorano sul territorio a contatto con i pazienti, e proprio per le modalità di svolgimento del loro lavoro sono quotidianamente esposti al rischio di un contagio da COVID-19.
Questi medici, così come i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e i professionisti della continuità assistenziale, non beneficiano della copertura assicurativa Inail.
Il 16 aprile scorso, l’Enpam, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e l’Inail hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro per studiare un rafforzamento delle tutele garantite ai medici, attualmente impegnati nella gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
il presidente dell’IANAIL, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione della circolare che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa (la circolare n. 13 del 2020) ha sottolineato come l’emergenza Coronavirus abbia “riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio”. Per il presidente dell’Istituto, infatti, “la recente estensione ai riders è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”.
Come chiarito dalla circolare, l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
A maggior ragione, l’ambito della tutela Inail dovrebbe essere riconosciuto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale che, per le modalità di svolgimento del loro lavoro, che comporta un costante e continuativo impegno a contatto con i pazienti, ogni giorno rischiano la propria vita a causa della particolare contagiosità e virulenza del Coronavirus.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all’”occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”. Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.
Nel ritenere doveroso tutelare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale, il presente disegno di legge prevede che, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL siano erogate anche ai suddetti soggetti.
Art. 1
- In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell’agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti della continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l’esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario dello stesso.